Art. 14.
(Attribuzioni dei funzionari
di pubblica sicurezza).

      1. I funzionari della carriera di pubblica sicurezza con qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella Tabella A allegata alla presente legge, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la

 

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funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle citate aree funzionali; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali di coordinamento delle Forze di polizia, nonché partecipano a commissioni e a gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per lo sviluppo di strategie di contrasto preventivo della criminalità, di controllo del territorio, di organizzazione e dislocazione degli uffici di polizia e per lo studio e lo sviluppo delle tecniche per il mantenimento dell'ordine pubblico; rappresentano l'amministrazione in giudizio.
      2. Spetta in ogni caso ai direttori centrali, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari delle questure la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.